Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’articolo 50 ove presenti, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
La formazione fruibile sia in FAD (online) sia in aula è sottoposta a rigide regole relative la progettazione e lo sviluppo dei corsi per garantire al massimo un’adeguata preparazione dell’allievo nel percorso formativo prescelto.
In relazione al Testo unico sulla sicurezza D.lgs. 81/2008 e ss.mm. il datore deve provvedere fra l’altro alla formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei lavoratori, tale formazione deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici ove presenti.